Profilo Avv. Sergio Oliveri
Istruzione Diploma di Maturità classica ottenuto a Brescia e laurea in Giurisprudenza conseguita presso la facoltà di Milano Statale.Ha ottenuto l’attestato di superamento di due
Giovedì 25 ottobre 2018 a Padenghe presso la sala convegni di un noto resort davanti a 70 iscritti, si è svolto il corso organizzato dalla Soc. Seven Business srl di Brescia con la docenza dell’avv. Sergio Oliveri fondatore di Crypto Lab: un laboratorio di ricerca nel quale si sono unite competenze informatiche e soluzioni di carattere giuridico e fiscale.
Per la prima volta le nozioni scientifiche della Blockchain si sono completate nella spiegazione del concetto di I.C.O. e di criptovaluta attraversando la storia del conio, sino all’odierna crisi del sistema monetario tradizionale, per arrivare agli Smart Contract ed a tutte le loro applicazioni.
L’avv. Oliveri ha trasferito le risultanze dei suoi studi in relazione alla contrattualistica nei rapporti giuridici di ogni tipologia di criptovaluta sia essa di natura speculativa (come Bitcoin ed Altcoin) che spendibile solo su piattaforme di scambio riconosciute.
Una parte molto importante del corso si è rivolta a tutti i possessori privati e professionali di criptovaluta per spiegare loro con quale modalità dovessero compilare le proprie dichiarazioni fiscali e con quale metodologia applicare le attuali norme tributarie.
Per il privato è stato indicato come vada compilato il quadro RW mentre per le società di capitali, che la criptovaluta debba essere iscritta tra le immobilizzazioni finanziare.
Per la prima volta un corso tecnico si è rivolto non a commercialisti ed operatori del settore, ma a coloro che possiedono criptovaluta e la spendono, oppure cedono beni o servizi ricevendo pagamenti in valuta non FIAT. Sono stati presentati dal docente modelli contrattuali di vendita di beni mobili ed immobili esponendo precedenti in materia.
Una parte importante è stata quella relativa alla documentazione fiscale, per la vendita di beni o servizi in criptomoneta, che si deve emettere ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto.
Il docente ha spiegato come debba essere superato il concetto di tassazione sulle transazioni commerciali (sul quale si fonda l’Iva) perché l’utilizzo di una moneta spendibile in tutto il mondo attraverso l’etere (il mondo virtuale del pianeta internet) provoca il superamento del concetto di territorialità e quindi le norme che cercano di disciplinare l’imposta sugli scambi commerciali, conclusi mediante piattaforme nelle quali si utilizza criptomoneta non quotata, non possono essere attualmente applicabili.
Il concetto innovativo introdotto dall’avv. Sergio Oliveri è sostanzialmente questo: il regime fiscale di tipo impositivo è destinato ad essere superato dalla introduzione di una nuova dimensione ad esso incompatibile ovvero quella dell’etere. Qui diventa difficile stabilire dove avviene una transazione e persino quali siano i soggetti materialmente coinvolti.
Nel corso poi si è trattato un argomento di grandissima attualità: ovvero l’utilizzo di criptovaluta come asset o collaterale da inserire nelle procedure di esdebitazione oppure nelle procedure concorsuali.
La domanda provocatoria del docente al termine del corso è stata proprio questa: potrà d’ora innanzi un Tribunale dichiarare il fallimento di una società che possiede un capitale spendibile in criptovaluta solo perché i suoi creditori hanno rifiutato di riceverlo in assolvimento delle obbligazioni?
Istruzione Diploma di Maturità classica ottenuto a Brescia e laurea in Giurisprudenza conseguita presso la facoltà di Milano Statale.Ha ottenuto l’attestato di superamento di due
I parametri delle Aliquote e base imponibile Criptovalute fuori dalla tassazione L’Ivie e l’Ivafe sono due imposte patrimoniali sulle attività detenute all’estero introdotte dal governo