Criptovalute fuori dalla tassazione

I parametri delle Aliquote e base imponibile

Criptovalute fuori dalla tassazione

L’Ivie e l’Ivafe sono due imposte patrimoniali sulle attività detenute all’estero introdotte dal governo Monti a partire dal 2012.

L'IVIE

L’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (Ivie) è dovuta in relazione agli immobili (terreni e fabbricati) detenuti all’estero, a qualsiasi uso destinati, dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. L’imposta è dovuta per gli immobili detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie). Non si applica invece l’imposta al nudo proprietario. L’aliquota è pari allo 0,76% del valore degli immobili, ridotta allo 0,4% se l’immobile detenuto all’estero sia adibito ad abitazione principale del contribuente. L’Ivie è computata sul valore degli immobili, costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto e, in mancanza, dal valore di mercato. Se l’immobile è situato in un Paese Ue o in un Paese aderente allo Spazio economico europeo, la base imponibile dell’Ivie può essere pari al valore catastale estero se nel Paese estero sono applicate imposte patrimoniali analoghe all’Ivie. La circolare 28/E del 2012 precisa che non è possibile utilizzare il valore catastale per gli immobili situati in Francia e Belgio (in quanto in tali Paesi le imposte patrimoniali sugli immobili non sono calcolate sul valore catastale degli immobili stessi ma sul reddito medio ritraibile dai fabbricati), né per quelli a Malta e Irlanda (perché in tali Paesi non sono applicate imposte patrimoniali sugli immobili). Le imposte patrimoniali versate all’estero costituiscono un credito di imposta da scomputare dall’Ivie dovuta in Italia.

L'IVAFE

L’Ivafe si applica sui «prodotti finanziari» detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia, come ad esempio le partecipazioni in società (con le eccezioni di cui si dirà), obbligazioni e titoli similari, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di Oicr), depositi e conti correnti costituiti all’estero, contratti derivati, polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere, nonché ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Pertanto, sono soggette a Ivafe anche le attività finanziarie italiane detenute all’estero.
L’imposta colpisce, nella misura del 2 per mille a decorrere dal 2014, il valore dei prodotti finanziari. Per conti correnti e libretti di risparmio l’imposta è prevista in misura fissa pari a euro 34,20. Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie (con l’ausilio della documentazione resa dall’intermediario estero di riferimento) o, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. Come accade per l’Ivie, dall’imposta si deduce – fino a concorrenza del suo ammontare – un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata in relazione al medesimo periodo d’imposta nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie.
A partire dal 2014 non sono soggetti a imposta le partecipazioni in società a responsabilità limitata o in società di persone estere, i finanziamenti, i crediti e i metalli preziosi.

Allo stesso modo non sono soggette a Ivafe le criptovalute, come chiarito dall’agenzia delle Entrate nell’interpello n. 956-39/18, pur se tali attività devono essere incluse, almeno secondo l’Agenzia, nel quadro RW per adempiere gli obblighi di monitoraggio fiscale.


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